Articolo 1

Viene costituita nelle forme previste dall’articolo 14 e segg. Del C.C. ed ai sensi del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, un’Associazione non lucrativa di utilità  sociale denominata

Associazione Amici d’Israele

A.D.I.

Associazione non lucrativa di utilità  sociale

Articolo 2

L’associazione ha sede in Milano

Articolo 3

L’associazione persegue esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale, non ha fini di lucro, ed ha per oggetto:

– L’impegno di promuovere e sostenere attività  legata alla cura di persone svantaggiate, disabili e/o cerebrolesi in Italia e all’estero, senza distinzione di razza o religione. L’associazione promuove raccolta fondi e organizza gruppi di volontari fra i suoi soci per aiutare le organizzazioni che lavorano con le persone disabili e svantaggiate

– La promozione e il sostegno di iniziative di carattere culturale e sociale, al fine di accrescere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento della Cultura Ebraica.

L’associazione persegue lo sviluppo ed il coordinamento di ogni attività  di promozione delle attività  culturali, sociali in Israele e in Italia.

A tal fine l’Associazione svilupperà  ogni azione volta alla reciproca conoscenza, amicizia e collaborazione avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale (Organizzazioni non governative, istituzioni e fondazioni) promuovendo convegni, studi, ricerche, occasioni d’incontro, di relazioni, d’interscambi che rafforzino un clima di reciproco rispetto e di pace fra cittadini italiani e israeliani.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività  diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.

Articolo 4

L’Associazione è retta dallo Statuto che, al presente atto si allega sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 5

L’Organo decisionale è l’Assemblea dei Soci, che si riunisce almeno una volta all’anno.

Le date di riunione vengono stabilite dal Presidente dell’Associazione, sentito il parere dei soci.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene costituito per i prossimi tre anni e con possibilità  di nomina di nuovi membri dai signori:

MIZRAHI Eyal – Presidente

ROMANO Davide Riccardo – Vice Segretario Generale

Le altre cariche verranno attribuite alla prossima assemblea.

Articolo 6

La contribuzione obbligatoria annua degli associati verrà  determinata dall’Assemblea dei Soci secondo necessità  e in relazione al preventivo per ogni anno.

Articolo 7

In deroga alle norme statutarie la nomina del Collegio dei Revisori viene rinviata alla prima assemblea degli associati.

Articolo 8

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità  competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità  giuridica e quella di Associazione non lucrativa di utilità  sociale

Articolo 9

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio su numero due fogli dei quali si sono occupate facciate cinque compresa la presente, è stato da me Notaio letto, unitamente all’allegato “A” ai comparenti, i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro manifestata volontà  e con me Notaio lo sottoscrivono:

F.TO MIZRAHI EYAL

F.TO ROMANO DAVIDE RICCARDO

F.TO LAZZERESCHI LAURENT

F.TO GUELPA NATALA

F.TO PASQUALE MATARRESE NOTAIO

ALLEGATO”A” AL N. 95374/16176 DI REPERTORIO


STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

L’associazione si chiama:

Associazione Amici d’Israele

A.D.I.

Associazione non lucrativa di utilità  sociale

SEDE

Articolo 2

L’associazione ha sede in Milano

DURATA

Articolo 3

L’associazione ha durata illimitata

SCOPO

Articolo 4

L’associazione persegue esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale, non ha fini di lucro, ed ha per oggetto:

– L’impegno di promuovere e sostenere attività  legata alla cura di persone svantaggiate, disabili e/o cerebrolesi in Italia e all’estero, senza distinzione di razza o religione. L’associazione promuove raccolta fondi e organizza gruppi di volontari fra i suoi soci per aiutare le organizzazioni che lavorano con le persone disabili e svantaggiate.

– La promozione e il sostegno di iniziative di carattere culturale e sociale, al fine di accrescere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento della Cultura Ebraica.

L’associazione persegue lo sviluppo ed il coordinamento di ogni attività  di promozione delle attività  culturali, sociali in Israele e in Italia.

A tal fine l’Associazione svilupperà  ogni azione volta alla reciproca conoscenza, amicizia e collaborazione avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale (Organizzazioni non governative, istituzioni e fondazioni) promuovendo convegni, studi, ricerche, occasioni d’incontro, di relazioni, d’interscambi che rafforzino un clima di reciproco rispetto e di pace fra cittadini italiani e israeliani.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività  diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.

Articolo 5

L’associazione può svolgere le sue attività  in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI-CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Articolo 6

Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà  determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

Articolo 7

L’amministrazione dell’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà  di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Articolo 8

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà  inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

– Contributi degli aderenti

– Contributi di privati

– Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività  o progetti

– Contributi di organismi internazionali

– Donazioni e lasciti testamentari

– Rimborsi derivanti da convenzioni

– Entrate derivanti da attività  commerciali e produttive marginali

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell’associazione:

– L’assemblea dei soci

– Il Consiglio Direttivo

– Il Presidente

– Il Vice Presidente

– Il Collegio dei Revisori

ASSEMBLEA

Articolo 11

L’assemblea è costituita da tutti i soci all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea è altresଠconvocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

– La relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’associazione

– Il bilancio dell’esercizio sociale

L’assemblea delibera inoltre in merito:

– Alla nomina del Consiglio Direttivo

– Alla nomina del Collegio Revisori

– Ad altri argomenti che siano stati proposti all’ordine del giorno

L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione

Articolo 12

Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purchà© non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo da tre a nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità  delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età .

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà  provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere cosଠnominato resterà  in carica sino alla successiva assemblea.

Articolo 16

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà  di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

PRESIDENTE

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente e al Vice Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà , in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il presidente e il Vice presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro de soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresଠdiritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Articolo 18

Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità .

Il Consiglio Direttivo dovrà  tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 19

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E’ fatto divieto all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchà© fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività  istituzionali o di quelle ad essere direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività  dell’assemblea protratta per oltre due anni.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà  i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità  sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dell’assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

NORME APPLICABILI

Articolo 22

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonch੠quelle previste dal DD.lgs. 4 dicembre 1997 N.460

F.TO MIZRAHI EYAL

F.TO ROMANO DAVIDE RICCARDO

F.TO LAZZERESCHI LAURENT

F.TO GUELPA NATALA

F.TO PASQUALE MATARRESE NOTAIO

Notaio Pasquale Matarrese in Milano

Repertorio N. 95374

Raccolta N. 16176

 
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